Negli ultimi anni il legislatore ha rafforzato in modo significativo l’attenzione sul tema degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, trasformandoli da semplice buona prassi a obbligo giuridico strutturale per l’imprenditore. L’art. 2086, comma 2, del Codice Civile impone infatti all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della continuità aziendale.
Cosa si intende per “adeguati assetti”
Per adeguati assetti non si intende un modello standard valido per tutte le imprese. Al contrario, l’adeguatezza va valutata caso per caso, tenendo conto della complessità organizzativa, del settore di riferimento e del modello di business.
Nella mia attività professionale considero essenziali:
Un assetto è realmente adeguato solo quando consente all’organo amministrativo di prendere decisioni informate e tempestive.
Responsabilità degli amministratori e profili di rischio
La normativa attribuisce all’organo amministrativo una responsabilità diretta e non delegabile nella progettazione, adozione e costante verifica degli assetti.
L’evoluzione della giurisprudenza e della prassi interpretativa conferma che:
In questo contesto, gli assetti organizzativi diventano uno strumento di tutela preventiva, non solo per l’impresa, ma anche per chi la amministra.
Conclusioni
Gli adeguati assetti organizzativi rappresentano oggi uno dei pilastri della gestione d’impresa moderna. Non si tratta di un tema emergenziale, ma di un criterio strutturale di buona amministrazione, destinato a incidere in modo sempre più rilevante sulla responsabilità degli amministratori.